Il datore di lavoro il cui dirigente, piuttosto che censurare quei lavoratori maschi che al passaggio in reparto di una impiegata vestita con minigonna le abbiano indirizzato apprezzamenti con fischi e battute, abbia ripreso la stessa, peraltro senza particolare riservatezza, invitandola ad indossare un abbigliamento più adatto all’ambiente è tenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente, essendo ad esso implicitamente ricollegabile la condotta per aver affermato, nel difendersi in giudizio, che l’invito ad usare un abbigliamento meno appariscente aveva avuto lo scopo di evitare il protrarsi di turbative sul posto da parte degli operai (Pret. Milano 12/1/95, in Foro it. 1995, I, 1985