CIG: onere della prova dei criteri di scelta

L’onere probatorio circa l’applicazione dei criteri di scelta concordati per la sospensione in Cigs grava sul datore di lavoro, spettando al dipendente solo di provare l’esistenza dell’accordo con i criteri relativi e, attraverso la sospensione, l’alterazione del fisiologico funzionamento del rapporto; il mancato assolvimento di tale onere da parte dell’imprenditore rileva sul piano dell’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dall’accordo e comporta un risarcimento del danno da quantificarsi nella differenza tra retribuzione che sarebbe stata percepita e integrazione salariale (Trib. Milano 15/3/97, in D^L 1997, 567)