Giornalista distaccato ad altra testata

Stabilendo l’art. 4 CCNL Giornalistico che all’atto dell’assunzione deve essere indicato al giornalista la testata per la quale dovrà  prestare la propria opera professionale e, non costituendo, di per sè, il distacco presso un’altra testata una novazione del rapporto di lavoro, il giornalista distaccato, venendo meno le ragioni del distacco medesimo a seguito della soppressione della testata distaccataria, deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza (nel caso di specie, è stato anche ritenuto che la qualifica di vicedirettore di giornale non comporta l’attribuzione della qualifica dirigenziale e che, conseguentemente, il vicedirettore non può essere licenziato ad nutum) (Pret. Milano 30/4/98, in D^L 1998, 751)

Collegamento societario

Nel caso di licenziamento illegittimo, ai fini dell’accertamento del requisito occupazionale previsto per l’applicazione dell’art. 18 S.L., va ritenuta l’unicità  dell’impresa, con conseguente cumulo del numero dei lavoratori complessivamente occupati, qualora risulti l’esistenza di un frazionamento fittizio tra più società  collegate di un’unica attività  di impresa facente capo a un unico centro di interessi e caratterizzata dalla contemporanea esecuzione delle prestazioni lavorative a favore di tutte le società  del gruppo (nella fattispecie, è stata attribuita rilevanza decisiva all’identità  degli amministratori delle società  collegate, all’espletamento di operazioni strettamente complementari sotto l’aspetto produttivo, all’impiego promiscuo del personale delle società  collegate e allo svolgimento dell’attività  produttiva nei locali comuni) (Trib. Milano 24/4/98, in D^L 1998, 729)