Licenziamento dopo la CIGS

Nel caso in cui, al termine del periodo di Cigs, non sia possibile reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, il datore di lavoro è tenuto ad avviare la procedura di mobilità  di cui all’art. 4 L. 223/91 (che si applica anche ai giornalisti dipendenti di imprese editoriali), indipendentemente dal numero dei lavoratori da collocare in mobilità  (Pret. Trieste 8/8/98, in D^L 19998, 937)