Il diritto al versamento dei contributi sindacali dopo la parziale abrogazione referendaria dell’art. 26 S.L..

La delega rilasciata dal lavoratore a un sindacato configura una cessione parziale, che può essere anche a titolo gratuito, della retribuzione che è l’oggetto dell’obbligazione del datore di lavoro, con la conseguenza che il sindacato diventa titolare della parte di credito ceduta e il datore di lavoro diventa debitore non più del lavoratore ma del sindacato.rnLa mancata trattenuta della parte di credito retributivo ceduto non solo determina un inadempimento contrattuale ma, nei confronti del sindacato, tende a limitare il libero svolgimento dell’attività  sindacale, perchè determina un inadempimento nel reperimento delle quote associative per lo svolgimento dell’attività  medesima (Pret. Milano 31/10/98, Il lav. Nella giur. 1999, 270) rn

Cig e diritto alla rotazione.

La sospensione dei lavoratori in occasione dell’intervento della Cigs, ancorchè iniziata in epoca precedente l’entrata in vigore della L. 223/91, deve essere effettuata con applicazione del criterio della rotazione in quanto estrinsecazione dei principi di equità , correttezza e buona fede, che devono essere osservati dal datore di lavoro pur in assenza di esplicite previsioni legislative o convenzionali in proposito; la mancata adozione del criterio di rotazione comporta a carico del datore di lavoro l’obbligo di risarcire il danno subito dai lavoratori sospesi, da determinarsi nella misura delle differenze retributive tra normale retribuzione e trattamento di integrazione salariale (Cass. 2/10/98 n. 9804, in D^L 1999, 160)