In caso di licenziamento collettivo, la comparazione, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91, deve avvenire tra tutti i lavoratori con analoghe professionalità operanti nell’ambito dell’intero complesso aziendale, e non solo tra i lavoratori del reparto che debba eventualmente essere soppresso (Trib. Milano 20/1/99, in D^L 1999, 318)