Giornalisti e dimissioni per giusta causa

Le ipotesi di dimissioni per giusta causa previste dall’art. 32 CNL Giornalistico configurano una situazione d’inadempimento da parte del datore di lavoro del tutto originale, modellata sulla peculiarità  dell’attività  giornalistica e più ampia di quella ex art. 2119 c.c., che si realizza tutte le volte in cui il comportamento del datore di lavoro leda la specifica dignità  professionale del giornalista (nel caso di specie, è stata riconosciuta la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal giornalista che era stato dequalificato e fisicamente separato dalla redazione d’originaria appartenenza) (Trib. Milano 26/6/02, in D^L 2002, 639).

Giornalisti e dequalificazione

E’ dequalificato il giornalista che, assunto per svolgere le sue mansioni in un determinato settore dell’informazione, venga successivamente utilizzato in mansioni generiche di redattore, con conseguente depauperamento del suo bagaglio professionale che si traduce in un danno patrimoniale risarcibile secondo equità  (Trib. Milano 26/6/02, in D^L 2002, 639).

Trasferimento di ramo d’azienda: individuazione dei lavoratori da trasferire

Ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’appartenenza del lavoratore al ramo d’azienda va determinata con riferimento alla prevalenza delle mansioni svolte, nel senso che debbono considerarsi come addetti al ramo d’azienda ceduto quei lavoratori che siano stati in precedenza destinati pressochè totalmente al settore ceduto (Corte d’Appello Milano 4/6/02, in D^L 2002, 650).