Alla transazione con la quale il lavoratore rinuncia a ogni domanda di diverso inquadramento in relazione a determinate mansioni, non può attribuirsi – ai sensi dell’art. 1965 c.c. – un effetto ricognitivo tale da precludere al giudice l’accertamento della qualifica spettante al lavoratore in forza delle medesime mansioni, purchè svolte nel periodo successivo alla transazione (Cass. 26/9/03 n. 14386, in D^L 2003, 961).