Ove il datore di lavoro, nell’esercizio del proprio potere gerarchico e organizzativo, imponga ai dipendenti di svolgere la prestazione indossando particolari indumenti (nella fattispecie, maglietta, pantaloni o gonna, grembiule, cappellino, pullover e collant per le donne), i tempi di vestizione e svestizione devono essere inclusi nell’orario di lavoro (Trib. Milano 13/2/04, in D^L 2004, 371).