L’indennità di cui all’art. 8 L. 604/66 costituisce sanzione del recesso senza giusta causa o giustificato motivo, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso è collegata al termine dell’efficacia (c.d. reale) del rapporto e quindi si tratta di istituti diversi e cumulabili, tanto più che nel caso di specie (lavoro giornalistico) la durata del preavviso è contrattualmente più lunga del periodo massimo preso in considerazione dall’art. 8 cit., al fine della determinazione dell’indennità (Corte d’appello Milano 20/4/04, in D^L 2004, 665).
Archivio mensile:aprile 2004
Giornalista RAI: assunzione a termine
L’art. 29 dell’accordo integrativo RAI 18/7/97 va interpretato nel senso di ammettere l’assunzione a termine solo nel caso in cui la destinazione del lavoro, ancorchè continuativa e periodica, sia finalizzata a un risultato avente una fisionomia comunicativa autonoma di oggetto definito o definibile (come una trasmissione in più riprese o uno sceneggiato), e non sia invece applicata alla struttura generalmente produttiva; è pertanto illegittima l’apposizione del termine a un rapporto di lavoro, che preveda l’inserimento del giornalista in uno strumento permanente di produzione qual è un canale televisivo, che veicola in maniera indifferenziata programmi, rubriche e notiziari diversificati (Corte d’appello Milano 5/4/04, in D^L 2004, 581)