E’ illegittimo il rifiuto del datore di lavoro di concedere il congedo matrimoniale al lavoratore che lo aveva richiesto senza il termine di preavviso stabilito dal contratto collettivo applicabile (in quanto il RDL 1334/1937, che disciplina il congedo matrimoniale, non prevede alcun termine di preavviso) e per un periodo successivo alla celebrazione del matrimonio, dal momento che nel periodo intercorrente tra il matrimonio e l’inizio del richiesto congedo il lavoratore era già assente per altro, giutsificato motivo (nel caso di specie, fruizione di permessi di studio) (Trib. Milano, est. Peragallo, 31/1/05).