Dirigenti e patto di stabilità  del rapporto

Il datore di lavoro, che licenzi un suo dirigente nel periodo, pattiziamente previsto, di stabilità  del rapporto e che, stante la giusta causa di recesso, rifiuti il pagamento delle indennità  previste dall’accordo di stabilità  in occasione della risoluzione del rapporto, pone in essere un comportamento illegittimo qualora si accerti che il licenziamento è sfornito di valida giustificazione, e deve essere conseguentemente condannato a pagare le indennità  previste dal citato accordo (Trib. Milano, est. Martello, 30/10/06).

Lavoro interinale a termine

Nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro interinale a tempo determinato, qualora l’impresa utilizzatrice ometta di provare l’effettiva sussistenza della ragione che ne legittimava il ricorso, richiamata nel contratto di assunzione, il relativo rapporto di lavoro deve essere imputato all’utilizzatore e deve essere considerato a tempo indeterminato, sempre che l’originaria apposizione del termine risulti in violazione della disciplina propria del rapporto di lavoro a tempo determinato (Trib. Milano 12/10/06, in D^L 2007, 132).