Il datore di lavoro, che licenzi un suo dirigente nel periodo, pattiziamente previsto, di stabilità del rapporto e che, stante la giusta causa di recesso, rifiuti il pagamento delle indennità previste dall’accordo di stabilità in occasione della risoluzione del rapporto, pone in essere un comportamento illegittimo qualora si accerti che il licenziamento è sfornito di valida giustificazione, e deve essere conseguentemente condannato a pagare le indennità previste dal citato accordo (Trib. Milano, est. Martello, 30/10/06).
Archivio mensile:ottobre 2006
Lavoro interinale a termine
Nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro interinale a tempo determinato, qualora l’impresa utilizzatrice ometta di provare l’effettiva sussistenza della ragione che ne legittimava il ricorso, richiamata nel contratto di assunzione, il relativo rapporto di lavoro deve essere imputato all’utilizzatore e deve essere considerato a tempo indeterminato, sempre che l’originaria apposizione del termine risulti in violazione della disciplina propria del rapporto di lavoro a tempo determinato (Trib. Milano 12/10/06, in D^L 2007, 132).