E’ privo di giustificazione il licenziamento intimato al dirigente per soppressione della mansione, qualora emerga invece che i compiti di quel dirigente non siano stati soppressi ma solamente redistribuiti: infatti,una mera ridistribuzione di mansioni per una maggiore razionalizzazione non costituisce oggettiva giustificatezza della risoluzione del rapporto, proprio perchè non comporta realmente una soppressione di mansioni lavorative (nel caso di specie, il giudice ha conseguentemente condannato la società a corrispondere al dirigente licenziato l’indennità supplementare prevista dal CCNL dei dirigenti di aziende industriali) (Trib. Milano, est. Sala, 15/12/06, inedita).