La violazione degli obblighi procedurali sanciti dall’art. 4 c. 9 della L. 223/91, in materia di licenziamenti collettivi, comporta l’inefficacia del recesso (Trib. Milano 18/3/2010, in D&L 2010, 603)
Qualora una società decida di chiudere determinate unità produttive o stabilimenti, i licenziamenti non possano essere limitati ai soli dipendenti che operano in quelle unità produttive se è pacifico che i lavoratori licenziati espletavano mansioni del tutto analoghe e sovrapponibili a quelle espletate dai dipendenti che operano in tutte le altre unità produttive che si sono lasciate in vita. (C. Appello di Milano n. 1989/19 del 20.11.19, P.C. e altri c. Galimberti Spa)