In caso di mancata regolarizzazione del rapporto, e quindi di mancata formalizzazione per iscritto del recesso, al lavoratore spetta unicamente dimostrare l’intervenuta risoluzione del rapporto, dovendo semmai il datore di lavoro dimostrare che tale interruzione non è dipesa da una sua decisione, e quindi da un licenziamento, ma da una scelta del lavoratore, e quindi da dimissioni.
(Corte Appello Milano n. 1110 del 30/12/2010, S.B. c. Arnolndo Mondadori Editore SpA)