Part time

Nel lavoro a tempo parziale, l’assenza di un prestabilito e predeterminato programma di turni è illegittima in quanto espone il lavoratore alla mercé del potere datoriale di unilaterale determinazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, in contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 210/1992, circa la necessità di garantire una  programmazione  dei tempi di  vita  e di lavoro del lavoratore part time, quale contrappeso rispetto al ridotto introito economico derivante dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

(Trib. Milano n.  3236/2018 del 18.12.18, B.S. c.  BK Project Srl)

Licenziamento e cambio di appalto

In caso di licenziamento effettuato in conseguenza di cambio di appalto al quale non sia succeduta l’assunzione del lavoratore presso l’appaltatore subentrante, è onere della società uscente applicare al licenziamento la procedura di cui all’articolo 7 L. 604/66, come modificato dall’art. 1 co. 40 L. 92/2012.

(Trib. Milano n. 644/18 dell’8.03.18, L.D. c. Centrogest Spa)

Interposizione di manodopera

Trib. Milano, sent. n. 2746/2018 – D.I.S.L. c. RAI – Radiotelevisione Italiana Spa

Si configura un’illecita intermediazione di manodopera qualora, nell’ambito di un contratto di appalto, la quotidiana organizzazione della prestazione del lavoratore (a prescindere dagli aspetti  amministrativi,  come  ad esempio la  gestione di ferie  e  permessi) sia riconducibile non  al formale datore di  lavoro, ma  al  committente.  Ed è  in  capo a quest’ultimo che deve, conseguentemente, imputarsi il rapporto di lavoro in questione.

 

Sanzioni disciplinari

Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1906/2018 – R.K c. C. Srl

In tema di sanzioni  disciplinari non è  sufficiente, al fine della prova  degli addebiti, la produzione in giudizio di comunicazioni, trasmesse all’azienda, nelle quali si denuncino presunti comportamenti  scorretti del lavoratore.  Tali documenti, infatti, consentono di provare esclusivamente il “fatto storico” dell’avvenuta comunicazione, ma non l’oggetto della medesima. Viceversa, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che gli eventi in questione si siano effettivamente verificati ,nei termini descritti.

Qualifica superiore

Trib. Milano, sent. n. 350/2018 – R.R. c. Leni Srl

Il lavoratore che svolge stabilmente mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello formalmente assegnatogli, ha diritto all’attribuzione del corretto inquadramento ed al pagamento delle differenze retributive per l’effetto maturate.

Il procedimento  logico – giuridico finalizzato alla determinazione  del livello spettante, si articola  necessariamente in tre fasi: l’accertamento delle attività concretamente svolte, l’individuazione delle  qualifiche e dei livelli previsti dal CCNL applicato e il raffronto fra il risultato  della prima indagine ed il contenuto delle declaratorie contrattuali (e dei profili professionali) risultanti dalla seconda.

Trasferimento d’azienda

 Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1177/2019 – F.D. e altri  c. New Golfone Srl

In    caso     di cessione di  ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.,   il lavoratore che intenda rivendicare la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario (qualora questi non se ne sia fatto carico) non è vincolato da alcun termine decadenziale, non essendovi alcun provvedimento da impugnare. Viceversa, ha solo l’onere di agire in giudizio per far accertare la sussistenza del rapporto, e quindi dei diritti connessi; e come noto, l’azione di accertamento è imprescrittibile.