Nel lavoro a tempo parziale, l’assenza di un prestabilito e predeterminato programma di turni è illegittima in quanto espone il lavoratore alla mercé del potere datoriale di unilaterale determinazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, in contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 210/1992, circa la necessità di garantire una programmazione dei tempi di vita e di lavoro del lavoratore part time, quale contrappeso rispetto al ridotto introito economico derivante dal rapporto di lavoro a tempo parziale.
(Trib. Milano n. 3236/2018 del 18.12.18, B.S. c. BK Project Srl)