DIRITTO DEL LAVORO
CIG: onere della prova dei criteri di scelta
Contributi a fondo di previdenza integrativa aziendale: natura retributiva
Costituzione di rappresentanze sindacali aziendali
Dequalificazione del lavoratore
Dirigente: licenziamento per soppressione della mansione
Dirigenti e patto di stabilità del rapporto
Diritto del sindacato alla informazione
Festività infrasettimanali e diritto all'astensione dal lavoro
Giornalista distaccato ad altra testata
Giornalista RAI: assunzione a termine
Giornalisti e Cassa Integrazione Guadagni
Giornalisti e clausola di coscienza
Giornalisti e dequalificazione
Giornalisti e dimissioni per giusta causa
Giornalisti: licenziamento del direttore
Giornalisti: licenziamento del praticante
Giornalisti: licenziamento del praticante per mancato superamento della prova
Giornalisti: nozione di lavoro giornalistico
Indennità di preavviso e per l'illegittimo licenziamento nelle piccole imprese: cumulabilità
Lavoro autonomo: recesso del committente
Lavoro consecutivo per oltre sei giorni
Lavoro subordinato: accertamento in presenza di attività svolta per altri committenti
Le rappresentanze sindacali aziendali
Licenziamento collettivo e criteri di scelta
Licenziamento collettivo: vizi procedurali
Premio aziendale e aspettativa sindacale
Riscatto ai fini pensionistici del periodo di laurea
Sindacato maggiormente rappresentativo
Tempo di vestizione e svestizione
TFR e diritto all'anticipazione
Transazione con rinuncia a richieste di diverso inquadramento
Trasferimento di ramo d'azienda: individuazione dei lavoratori da trasferire
Trasferimento di ramo d'azienda: omesso trasferimento del lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore, dopo aver presentato una prima domanda di riscatto ai fini pensionistici del periodo di laurea, non perfezionata a seguito di un errore di trasmissione da parte del datore di lavoro all'ente previdenziale, sia costretto a presentare una nuova domanda,ottenendo così il riscatto ma a un costo superiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto se fosse stata accolta la prima domanda, del danno conseguente è responsabile il datore di lavoro, che deve dunque essere condannato a pagare al lavoratore la differenza tra i due importi di riscatto (Trib. Milano, est. Peragallo, 10/4/07, inedita).