Riscatto ai fini pensionistici del periodo di laurea

Nel caso in cui il lavoratore, dopo aver presentato una prima domanda di riscatto ai fini pensionistici del periodo di laurea, non perfezionata a seguito di un errore di trasmissione da parte del datore di lavoro all’ente previdenziale, sia costretto a presentare una nuova domanda,ottenendo così il riscatto ma a un costo superiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto se fosse stata accolta la prima domanda, del danno conseguente è responsabile il datore di lavoro, che deve dunque essere condannato a pagare al lavoratore la differenza tra i due importi di riscatto.

(Trib. Milano, est. Peragallo, 10/4/07, inedita)


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