Giornalista distaccato ad altra testata

Stabilendo l’art. 4 CCNL Giornalistico che all’atto dell’assunzione deve essere indicato al giornalista la testata per la quale dovrà  prestare la propria opera professionale e, non costituendo, di per sè, il distacco presso un’altra testata una novazione del rapporto di lavoro, il giornalista distaccato, venendo meno le ragioni del distacco medesimo a seguito della soppressione della testata distaccataria, deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza (nel caso di specie, è stato anche ritenuto che la qualifica di vicedirettore di giornale non comporta l’attribuzione della qualifica dirigenziale e che, conseguentemente, il vicedirettore non può essere licenziato ad nutum)

(Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751)


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