L’art. 29 dell’accordo integrativo RAI 18/7/97 va interpretato nel senso di ammettere l’assunzione a termine solo nel caso in cui la destinazione del lavoro, ancorchè continuativa e periodica, sia finalizzata a un risultato avente una fisionomia comunicativa autonoma di oggetto definito o definibile (come una trasmissione in più riprese o uno sceneggiato), e non sia invece applicata alla struttura generalmente produttiva; è pertanto illegittima l’apposizione del termine a un rapporto di lavoro, che preveda l’inserimento del giornalista in uno strumento permanente di produzione qual è un canale televisivo, che veicola in maniera indifferenziata programmi, rubriche e notiziari diversificati
(Corte d’appello Milano 5/4/04, in D&L 2004, 581)
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