In ipotesi di turnazione che preveda la prestazione di attività lavorativa per sette giorni consecutivi, con riposo nell’ottavo giorno, e fruizione di due riposi consecutivi ogni sette settimane, va ritenuta illegittima la prestazione di attività lavorativa per il settimo giorno consecutivo, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno, equitativamente determinabile in importo pari alla retribuzione di una giornata lavorativa, per ogni settimo giorno consecutivamente lavorato.
(Pret. Milano 22/5/96, in D&L 1997, 147)
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