Lavoro interinale a termine

Nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro interinale a tempo determinato, qualora l’impresa utilizzatrice ometta di provare l’effettiva sussistenza della ragione che ne legittimava il ricorso, richiamata nel contratto di assunzione, il relativo rapporto di lavoro deve essere imputato all’utilizzatore e deve essere considerato a tempo indeterminato, sempre che l’originaria apposizione del termine risulti in violazione della disciplina propria del rapporto di lavoro a tempo determinato.

(Trib. Milano 12/10/06, in D&L 2007, 132).


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