Nel caso in cui, al termine del periodo di Cigs, non sia possibile reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, il datore di lavoro è tenuto ad avviare la procedura di mobilità di cui all’art. 4 L. 223/91 (che si applica anche ai giornalisti dipendenti di imprese editoriali), indipendentemente dal numero dei lavoratori da collocare in mobilità
(Pret. Trieste 8/8/98, in D&L 1998, 937)
bonus CIG congedo contratto contributi demansionamento dequalificazione dimissioni dirigenti diritto societario festività giornalismo indennità lavoro autonomo lavoro interinale licenziamento licenziamento collettivo licenziamento disciplinare molestie sessuali praticantato premio aziendale qualifica rappresentanze sindacali regolamenti aziendali retribuzione riscatto laurea TFR trasferimento turnazione