Licenziamento orale e onere della prova

In caso di mancata regolarizzazione del rapporto, e quindi di mancata formalizzazione per iscritto del recesso, al lavoratore spetta unicamente dimostrare l’intervenuta risoluzione del rapporto, dovendo semmai il datore di lavoro dimostrare che tale interruzione non è dipesa da una sua decisione, e quindi da un licenziamento, ma da una scelta del lavoratore, e quindi da dimissioni.

(Corte Appello Milano n. 1110 del 30/12/2010, S.B. c. Arnoldo Mondadori Editore SpA)


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