Trasferimento del lavoratore

Anche qualora il trasferimento del lavoratore sia sorretto da valide ragioni organizzative o produttive, ai sensi dell’art. 2103 c.c. il datore di lavoro è tenuto, ove disponga per la sua attuazione di più soluzioni organizzative tra loro equivalenti, ad adottare quella meno gravosa per il lavoratore interessato, pena l’illegittimità  del trasferimento per violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro ex artt. 1175 e 1375 c.c.

(Trib. Campobasso 4/10/04, in D&L 2004, 930)


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