di Giuseppe Bulgarini d’Elci
pubblicato su Sole 24 ore del 3.6.2024
A fronte del lavoro reso dai dipendenti di domenica, il datore di lavoro non può imporre il godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanale. In senso contrario, non è rilevante che, per effetto della programmazione trimestrale aziendale, i giorni di festività infrasettimanali ricadano nei giorni di apertura del punto vendita, perché viene leso, comunque, il diritto dei dipendenti di non lavorare nei giorni festivi.
La Cassazione (ordinanza 14904/2024) ha espresso efficacemente questo principio, osservando che va tenuta presente «la doverosa separazione tra il diritto al riposo compensativo a fronte del lavoro domenicale e il diritto di non lavorare nei giorni festivi». Il riposo deve collegarsi con una giornata di lavoro, perché solo in tal caso la funzione compensativa della prestazione resa di domenica esprime i propri effetti. Se si pretende, al contrario, di collocare le giornate di riposo compensativo in altre giornate festive, per le quali il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro, il risultato è che viene negato «il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni festivi (ritenendo usufruibile in quei giorni il riposo compensativo)».
La Cassazione è pervenuta a queste conclusioni in relazione alla causa promossa da alcuni dipendenti di una nota catena della grande distribuzione organizzata per vedersi riconosciuto il diritto di fruire del riposo compensativo, a fronte del lavoro domenicale, in altra giornata lavorativa. I dipendenti, che prestavano il normale orario di lavoro su turni distribuiti da lunedì a sabato, hanno lavorato anche alcune domeniche. Il Ccnl applicato prevede tale opzione e associa al lavoro domenicale una maggiorazione sulla quota oraria della retribuzione e il diritto a un riposo compensativo.
Il datore ha preteso che, a fronte del lavoro domenicale, i riposi compensativi venissero fruiti in due giorni di festività infrasettimanali in cui il punto vendita restava aperto. In primo grado la domanda dei lavoratori era stata accolta, mentre in appello la decisione è stata ribaltata. La tesi datoriale era che il Ccnl e gli accordi integrativi non escludevano che il godimento del riposo compensativo potesse avvenire in giorni di festività infrasettimanale coincidenti con l’apertura dei punti vendita. Non è dello stesso avviso la Suprema corte, per la quale il combinato disposto del diritto di non lavorare nei giorni festivi (legge 260/1949) e del diritto al riposo compensativo del lavoro domenicale (Dlgs 66/2003) impedisce che la fruizione dei riposi possa essere imposta dal datore negli stessi giorni festivi per i quali i lavoratori hanno diritto di astenersi dalla prestazione. I lavoratori che hanno reso la prestazione nelle domeniche di apertura del supermercato hanno, dunque, il diritto di godere del riposo compensativo in un giorno normalmente destinato all’attività lavorativa. Non è legittima, invece, la scelta del datore di far fruire il riposo compensativo nelle festività infrasettimanali, essendo irrilevante che in tali giornate i punti vendita restino aperti.