In caso di trasferimento di ramo d’azienda, cui è applicabile l’art. 2112 c.c., è illegittimo il mantenimento in servizio presso l’imprenditore cedente di un lavoratore addetto al ramo trasferito, ove tale mantenimento non risulti funzionale alle esigenze dell’imprenditore cedente, ma sia finalizzato alla sospensione in CIGS del lavoratore.
(Trib. Milano 15/5/99, in D^L 1999, 567)