Ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’appartenenza del lavoratore al ramo d’azienda va determinata con riferimento alla prevalenza delle mansioni svolte, nel senso che debbono considerarsi come addetti al ramo d’azienda ceduto quei lavoratori che siano stati in precedenza destinati pressochè totalmente al settore ceduto.
(Corte d’Appello Milano 4/6/02, in D&L 2002, 650)
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