Nel caso di licenziamento illegittimo, ai fini dell’accertamento del requisito occupazionale previsto per l’applicazione dell’art. 18 S.L., va ritenuta l’unicità dell’impresa, con conseguente cumulo del numero dei lavoratori complessivamente occupati, qualora risulti l’esistenza di un frazionamento fittizio tra più società collegate di un’unica attività di impresa facente capo a un unico centro di interessi e caratterizzata dalla contemporanea esecuzione delle prestazioni lavorative a favore di tutte le società del gruppo (nella fattispecie, è stata attribuita rilevanza decisiva all’identità degli amministratori delle società collegate, all’espletamento di operazioni strettamente complementari sotto l’aspetto produttivo, all’impiego promiscuo del personale delle società collegate e allo svolgimento dell’attività produttiva nei locali comuni).
(Trib. Milano 24/4/98, in D&L 1998, 729)
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