Collegamento societario

Nel caso di licenziamento illegittimo, ai fini dell’accertamento del requisito occupazionale previsto per l’applicazione dell’art. 18 S.L., va ritenuta l’unicità  dell’impresa, con conseguente cumulo del numero dei lavoratori complessivamente occupati, qualora risulti l’esistenza di un frazionamento fittizio tra più società  collegate di un’unica attività  di impresa facente capo a un unico centro di interessi e caratterizzata dalla contemporanea esecuzione delle prestazioni lavorative a favore di tutte le società  del gruppo (nella fattispecie, è stata attribuita rilevanza decisiva all’identità  degli amministratori delle società  collegate, all’espletamento di operazioni strettamente complementari sotto l’aspetto produttivo, all’impiego promiscuo del personale delle società  collegate e allo svolgimento dell’attività  produttiva nei locali comuni).

(Trib. Milano 24/4/98, in D&L 1998, 729)


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