Anche qualora il trasferimento del lavoratore sia sorretto da valide ragioni organizzative o produttive, ai sensi dell’art. 2103 c.c. il datore di lavoro è tenuto, ove disponga per la sua attuazione di più soluzioni organizzative tra loro equivalenti, ad adottare quella meno gravosa per il lavoratore interessato, pena l’illegittimità del trasferimento per violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro ex artt. 1175 e 1375 c.c. (Trib. Campobasso 4/10/04, in D^L 2004, 930).
Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra può avvenire solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. L’onere della prova in ordine alla sussistenza delle suddette ragioni incombe sul datore di lavoro e le ragioni medesime devono sussistere sia in relazione alla sede di provenienza sia in relazione alla sede di destinazione . (Trib. Milano n. 1607/19 del 26.07.19, M.S. c. G.S. Spa)