Licenziamento e cambio di appalto

In caso di licenziamento effettuato in conseguenza di cambio di appalto al quale non sia succeduta l’assunzione del lavoratore presso l’appaltatore subentrante, è onere della società uscente applicare al licenziamento la procedura di cui all’articolo 7 L. 604/66, come modificato dall’art. 1 co. 40 L. 92/2012.

(Trib. Milano n. 644/18 dell’8.03.18, L.D. c. Centrogest Spa)

Interposizione di manodopera

Trib. Milano, sent. n. 2746/2018 – D.I.S.L. c. RAI – Radiotelevisione Italiana Spa

Si configura un’illecita intermediazione di manodopera qualora, nell’ambito di un contratto di appalto, la quotidiana organizzazione della prestazione del lavoratore (a prescindere dagli aspetti  amministrativi,  come  ad esempio la  gestione di ferie  e  permessi) sia riconducibile non  al formale datore di  lavoro, ma  al  committente.  Ed è  in  capo a quest’ultimo che deve, conseguentemente, imputarsi il rapporto di lavoro in questione.

 

Sanzioni disciplinari

Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1906/2018 – R.K c. C. Srl

In tema di sanzioni  disciplinari non è  sufficiente, al fine della prova  degli addebiti, la produzione in giudizio di comunicazioni, trasmesse all’azienda, nelle quali si denuncino presunti comportamenti  scorretti del lavoratore.  Tali documenti, infatti, consentono di provare esclusivamente il “fatto storico” dell’avvenuta comunicazione, ma non l’oggetto della medesima. Viceversa, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che gli eventi in questione si siano effettivamente verificati ,nei termini descritti.

Qualifica superiore

Trib. Milano, sent. n. 350/2018 – R.R. c. Leni Srl

Il lavoratore che svolge stabilmente mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello formalmente assegnatogli, ha diritto all’attribuzione del corretto inquadramento ed al pagamento delle differenze retributive per l’effetto maturate.

Il procedimento  logico – giuridico finalizzato alla determinazione  del livello spettante, si articola  necessariamente in tre fasi: l’accertamento delle attività concretamente svolte, l’individuazione delle  qualifiche e dei livelli previsti dal CCNL applicato e il raffronto fra il risultato  della prima indagine ed il contenuto delle declaratorie contrattuali (e dei profili professionali) risultanti dalla seconda.

Trasferimento d’azienda

 Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1177/2019 – F.D. e altri  c. New Golfone Srl

In    caso     di cessione di  ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.,   il lavoratore che intenda rivendicare la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario (qualora questi non se ne sia fatto carico) non è vincolato da alcun termine decadenziale, non essendovi alcun provvedimento da impugnare. Viceversa, ha solo l’onere di agire in giudizio per far accertare la sussistenza del rapporto, e quindi dei diritti connessi; e come noto, l’azione di accertamento è imprescrittibile.

 

Giornalisti: confini dell’obbligo di esclusiva

Ove il comportamento del lavoratore si estrinsechi in comportamenti che siano espressione, come nella specie (realizzazione di un libro), della libertà di pensiero, la protezione di valori tutelati costituzionalmente (art. 21 Cost.) è tale da non essere recessiva rispetto a diritti-doveri connaturali al rapporto di lavoro che, nella sostanza, non subiscono una compromissione per le modalità in cui si estrinsechino le condotte censurate

(Corte di Cassazione n. 3822 del 16/2/2011, P.M. c. Class Editori Spa)


Licenziamento orale e onere della prova

In caso di mancata regolarizzazione del rapporto, e quindi di mancata formalizzazione per iscritto del recesso, al lavoratore spetta unicamente dimostrare l’intervenuta risoluzione del rapporto, dovendo semmai il datore di lavoro dimostrare che tale interruzione non è dipesa da una sua decisione, e quindi da un licenziamento, ma da una scelta del lavoratore, e quindi da dimissioni.

(Corte Appello Milano n. 1110 del 30/12/2010, S.B. c. Arnolndo Mondadori Editore SpA)

Contratti a termine

L’onere di specificazione delle ragioni per l’apposizione del termine al contratto di lavoro, gravante sul datore di lavoro, esige che in caso di contratto a termine per ragioni sostitutive, il datore di lavoro indichi puntualmente nel contratto il nome del lavoratore sostituito, facendo inoltre riferimento alle esigenze di sostituzione, pena l’illegittimità dell’apposizione del termine

(Trib. Milano 23/11/2010 in D&L 2011, 345)

Licenziamento collettivo

La violazione degli obblighi procedurali sanciti dall’art. 4 c. 9 della L. 223/91, in materia di licenziamenti collettivi, comporta l’inefficacia del recesso (Trib. Milano 18/3/2010, in D&L 2010, 603)

 

Qualora una  società  decida di chiudere determinate unità produttive o stabilimenti, i licenziamenti non possano essere limitati ai soli dipendenti che operano in quelle unità produttive se è pacifico che i lavoratori licenziati espletavano mansioni del tutto analoghe e sovrapponibili  a  quelle espletate dai   dipendenti  che operano in tutte   le altre unità produttive che si sono lasciate in vita. (C. Appello di Milano n. 1989/19 del 20.11.19, P.C. e altri c. Galimberti Spa)

Demansionamento

La tutela della professionalità involge un duplice profilo: da un lato la necessità di salvaguardare l’aspetto oggettivo della stessa professionalità, di modo che il mutamento delle mansioni non determini un impoverimento delle capacità di lavoro o un mancato accrescimento di competenze, con conseguente perdita di chances in sede di ricerca di nuove occupazioni; dall’altro lato l’esigenza di tutelare sotto il profilo soggettivo la dignità dell’essere umano e del lavoratore la cui lesione può comportare sofferenze di vario genere, un pregiudizio sul piano psico – fisico ed effetti negativi nell’ambito delle relazioni interpersonali sia nell’ambiente lavorativo, sia all’esterno

 (Trib. Monza 23/7/2009 in D&L 2009, 697)

Contratto di somministrazione

In caso di lavoro somministrato ex D. Lgs. 276/03 spetta alla società utilizzatrice fornire adeguata prova della sussistenza e dell’effettiva riconducibilità dell’assunzione alle ragioni giustificatrici contrattualmente dedotte, che devono avere carattere temporaneo

(Trib. Milano 26/1/2009, in D&L 2009, 414)

Trattamento di fine rapporto

I contributi versati ad un fondo di previdenza integrativa di settore, derivando il relativo obbligo di versamento da una fonte convenzionale, hanno natura diversa dalla contribuzione obbligatoria e devono pertanto essere inclusi nella base di calcolo del Trattamento di fine rapporto

(Corte d’Appello Milano 10/12/2008, in D&L 2009, 496)

Dirigenti: pagamento bonus

Qualora sia prevista, in sede di contratto individuale, l’erogazione di un bonus da corrispondersi al raggiungimento di obiettivi che saranno fissati a cura del datore di lavoro, la mancata fissazione di tali obiettivi determina il diritto ad un risarcimento del danno che può essere liquidato in via equitativa considerando la media dei bonus percepiti negli anni precedenti

(Trib. Milano 20/5/2008 in D&L 2008, 1015)

Licenziamento illegittimo: mancata reintegrazione e risarcimento danni

La mancata ottemperanza del datore di lavoro all’ordine di reintegrazione, conseguente al licenziamento illegittimo, mette il dipendente nell’impossibilità di esercitare qualsiasi tipo di capacità professionale, situazione che rientra nel più ampio concetto di demansionamento, disciplinato dall’art. 2103 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla forzata inattività

(Corte d’Appello di Brescia, 27/7/2007, in D.L. 2007, 1119)

Lavoro subordinato: accertamento in presenza di attività  svolta per altri committenti

A fronte dell’accertata presenza del lavoratore, assidua e controllata dal datore di lavoro, negli orari d’ufficio, il fatto che il lavoratore stesso potesse, nel suo tempo libero, curare anche un cliente proprio non fa venir meno la natura subordinata del rapporto (nel caso di specie, accertata la natura subordinata del rapporto, il giudice ha condannato il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore il TFR) (Trib. Milano, est. Frattin, 11/7/07, inedita).

Riscatto ai fini pensionistici del periodo di laurea

Nel caso in cui il lavoratore, dopo aver presentato una prima domanda di riscatto ai fini pensionistici del periodo di laurea, non perfezionata a seguito di un errore di trasmissione da parte del datore di lavoro all’ente previdenziale, sia costretto a presentare una nuova domanda,ottenendo così il riscatto ma a un costo superiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto se fosse stata accolta la prima domanda, del danno conseguente è responsabile il datore di lavoro, che deve dunque essere condannato a pagare al lavoratore la differenza tra i due importi di riscatto (Trib. Milano, est. Peragallo, 10/4/07, inedita).

Dirigente: licenziamento per soppressione della mansione

E’ privo di giustificazione il licenziamento intimato al dirigente per soppressione della mansione, qualora emerga invece che i compiti di quel dirigente non siano stati soppressi ma solamente redistribuiti: infatti,una mera ridistribuzione di mansioni per una maggiore razionalizzazione non costituisce oggettiva giustificatezza della risoluzione del rapporto, proprio perchè non comporta realmente una soppressione di mansioni lavorative (nel caso di specie, il giudice ha conseguentemente condannato la società  a corrispondere al dirigente licenziato l’indennità  supplementare prevista dal CCNL dei dirigenti di aziende industriali) (Trib. Milano, est. Sala, 15/12/06, inedita).

Giornalista e subordinazione

Il vincolo di subordinazione nel lavoro giornalistico va ravvisato, da un lato, nella sottoposizione tecnico – gerarchica (seppur attenuata data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni, caratterizzate da creatività  e autonomia) del giornalista al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro e, dall’altro, nella costante messa a disposizione dell’editore della prestazione lavorativa, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (Trib. Milano 24/11/06, in D^L 2007, 159).

Dirigenti e patto di stabilità  del rapporto

Il datore di lavoro, che licenzi un suo dirigente nel periodo, pattiziamente previsto, di stabilità  del rapporto e che, stante la giusta causa di recesso, rifiuti il pagamento delle indennità  previste dall’accordo di stabilità  in occasione della risoluzione del rapporto, pone in essere un comportamento illegittimo qualora si accerti che il licenziamento è sfornito di valida giustificazione, e deve essere conseguentemente condannato a pagare le indennità  previste dal citato accordo (Trib. Milano, est. Martello, 30/10/06).

Lavoro interinale a termine

Nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro interinale a tempo determinato, qualora l’impresa utilizzatrice ometta di provare l’effettiva sussistenza della ragione che ne legittimava il ricorso, richiamata nel contratto di assunzione, il relativo rapporto di lavoro deve essere imputato all’utilizzatore e deve essere considerato a tempo indeterminato, sempre che l’originaria apposizione del termine risulti in violazione della disciplina propria del rapporto di lavoro a tempo determinato (Trib. Milano 12/10/06, in D^L 2007, 132).

Contributi a fondo di previdenza integrativa aziendale: natura retributiva

I contributi versati a un fondo di previdenza integrativa aziendale hanno natura retributiva, dovendoli qualificare come debiti di lavoro in nesso di corrispettività  con la prestazione lavorativa, e conseguentemente devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (Trib. Milano 22/3/06, in D^L 2006, 866)

Festività  infrasettimanali e diritto all’astensione dal lavoro

Il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività  infrasettimanali, desumibile dall’art. 5 L. 260/49, sussiste anche per il personale addetto agli spettacoli; sono pertanto nulle, per contrasto con norma di rango superiore, le contrarie disposizioni del CCNL applicabile (nella fattispecie CCNL Enti Lirici) (Cass. 8/8/05 n. 16634, in D^L 2005, 793)

Congedo matrimoniale

E’ illegittimo il rifiuto del datore di lavoro di concedere il congedo matrimoniale al lavoratore che lo aveva richiesto senza il termine di preavviso stabilito dal contratto collettivo applicabile (in quanto il RDL 1334/1937, che disciplina il congedo matrimoniale, non prevede alcun termine di preavviso) e per un periodo successivo alla celebrazione del matrimonio, dal momento che nel periodo intercorrente tra il matrimonio e l’inizio del richiesto congedo il lavoratore era già  assente per altro, giutsificato motivo (nel caso di specie, fruizione di permessi di studio) (Trib. Milano, est. Peragallo, 31/1/05).

Trasferimento del lavoratore

Anche qualora il trasferimento del lavoratore sia sorretto da valide ragioni organizzative o produttive, ai sensi dell’art. 2103 c.c. il datore di lavoro è tenuto, ove disponga per la sua attuazione di più soluzioni organizzative tra loro equivalenti, ad adottare quella meno gravosa per il lavoratore interessato, pena l’illegittimità  del trasferimento per violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro ex artt. 1175 e 1375 c.c. (Trib. Campobasso 4/10/04, in D^L 2004, 930).

 

Ai  sensi dell’art. 2103 c.c., il trasferimento   del lavoratore da una unità  produttiva ad un’altra può avvenire solo in presenza di comprovate ragioni  tecniche, organizzative e produttive.  L’onere della prova in ordine alla sussistenza delle suddette ragioni incombe sul datore di lavoro e le ragioni medesime devono sussistere sia in relazione alla sede di provenienza sia in relazione alla sede di destinazione .      (Trib. Milano n. 1607/19 del 26.07.19,  M.S. c. G.S. Spa)

Giornalisti: licenziamento del praticante

In mancanza di un provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di cancellazione del praticante giornalista dal relativo elenco professionale, è illegittimo il licenziamento inflitto per scadenza del termine triennale di validità  di iscrizione del praticante ex art. 34 L. 69/63 (Trib. Milano 2/7/04, in D^L 2004, 677).

Indennità  di preavviso e per l’illegittimo licenziamento nelle piccole imprese: cumulabilità 

L’indennità  di cui all’art. 8 L. 604/66 costituisce sanzione del recesso senza giusta causa o giustificato motivo, mentre l’indennità  sostitutiva del preavviso è collegata al termine dell’efficacia (c.d. reale) del rapporto e quindi si tratta di istituti diversi e cumulabili, tanto più che nel caso di specie (lavoro giornalistico) la durata del preavviso è contrattualmente più lunga del periodo massimo preso in considerazione dall’art. 8 cit., al fine della determinazione dell’indennità  (Corte d’appello Milano 20/4/04, in D^L 2004, 665).

Giornalista RAI: assunzione a termine

L’art. 29 dell’accordo integrativo RAI 18/7/97 va interpretato nel senso di ammettere l’assunzione a termine solo nel caso in cui la destinazione del lavoro, ancorchè continuativa e periodica, sia finalizzata a un risultato avente una fisionomia comunicativa autonoma di oggetto definito o definibile (come una trasmissione in più riprese o uno sceneggiato), e non sia invece applicata alla struttura generalmente produttiva; è pertanto illegittima l’apposizione del termine a un rapporto di lavoro, che preveda l’inserimento del giornalista in uno strumento permanente di produzione qual è un canale televisivo, che veicola in maniera indifferenziata programmi, rubriche e notiziari diversificati (Corte d’appello Milano 5/4/04, in D^L 2004, 581)

Tempo di vestizione e svestizione

Ove il datore di lavoro, nell’esercizio del proprio potere gerarchico e organizzativo, imponga ai dipendenti di svolgere la prestazione indossando particolari indumenti (nella fattispecie, maglietta, pantaloni o gonna, grembiule, cappellino, pullover e collant per le donne), i tempi di vestizione e svestizione devono essere inclusi nell’orario di lavoro (Trib. Milano 13/2/04, in D^L 2004, 371).

Transazione con rinuncia a richieste di diverso inquadramento

Alla transazione con la quale il lavoratore rinuncia a ogni domanda di diverso inquadramento in relazione a determinate mansioni, non può attribuirsi – ai sensi dell’art. 1965 c.c. – un effetto ricognitivo tale da precludere al giudice l’accertamento della qualifica spettante al lavoratore in forza delle medesime mansioni, purchè svolte nel periodo successivo alla transazione (Cass. 26/9/03 n. 14386, in D^L 2003, 961).

Lavoro autonomo: recesso del committente

L’apposizione di un termine di durata al contratto per prestazione d’opera intellettuale costituisce deroga implicita alla facoltà  di recesso ad nutum ex art. 2237 c. 1 c.c.; ne consegue che al collaboratore, in caso di recesso anticipato del committente, devono essere corrisposti i compensi che sarebbero maturati sino alla scadenza predeterminata del rapporto (Trib. Milano 23/4/03, in D^L 2003, 64).

Dequalificazione del lavoratore

La dequalificazione vietata si realizza non solo quando le nuove mansioni siano, rispetto alle precedenti, di minor spessore professionale, ma anche quando siano di natura radicalmente diversa (nel caso di specie al lavoratore, originariamente addetto ad attività  commerciale, erano state assegnate nuove mansioni che, non comportando alcun rapporto con i clienti e nessuna trattativa economica, non potevano essere considerate commerciali) (Trib. Milano 11/2/03, est. Frattin,inedita).

Giornalisti e Cassa Integrazione Guadagni

In caso di ricorso alla procedura di Cigs in ambito editoriale, il datore di lavoro è obbligato, pena l’illegittimità  delle sospensioni dei singoli giornalisti, a comunicare preventivamente le ragioni ostative al ricorso alla rotazione e i criteri di scelta, ai sensi dell’art. 1 L 223/91, non potendosi ritenere tale previsione di legge derogata dall’Allegato D del Contratto di Lavoro Nazionale Giornalistico, secondo cui l’individuazione dei giornalisti da sospendere costituisce prerogativa esclusiva del direttore (Trib. Milano 29/10/02, in D^L 2003, 115).

Giornalista grafico

E’ di natura giornalistica l’attività  del grafico che concorre alla realizzazione del prodotto giornalistico, a fianco e al pari del giornalista inteso in senso tradizionale, occupandosi di un’informazione visiva che affianca quella letteraria, con pari funzione comunicativa e con pari utilità  esplicativa (Trib. Milano 14/9/02, in D^L 2003, 89).

Giornalisti e trasferimento

In caso di trasferimento, spettano al giornalista il rimborso delle spese di trasloco e la corresponsione dell’indennità  pari a un mese e mezzo di retribuzione, di cui all’art. 22 del CNL Giornalistico, a prescindere dai motivi del trasferimento, e dunque anche quando questo venga disposto dal datore di lavoro a seguito della richiesta del giornalista (Corte d’Appello Milano 5/9/02, in D^L 2002, 964).

Giornalisti e dequalificazione

E’ dequalificato il giornalista che, assunto per svolgere le sue mansioni in un determinato settore dell’informazione, venga successivamente utilizzato in mansioni generiche di redattore, con conseguente depauperamento del suo bagaglio professionale che si traduce in un danno patrimoniale risarcibile secondo equità  (Trib. Milano 26/6/02, in D^L 2002, 639).

Giornalisti e dimissioni per giusta causa

Le ipotesi di dimissioni per giusta causa previste dall’art. 32 CNL Giornalistico configurano una situazione d’inadempimento da parte del datore di lavoro del tutto originale, modellata sulla peculiarità  dell’attività  giornalistica e più ampia di quella ex art. 2119 c.c., che si realizza tutte le volte in cui il comportamento del datore di lavoro leda la specifica dignità  professionale del giornalista (nel caso di specie, è stata riconosciuta la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal giornalista che era stato dequalificato e fisicamente separato dalla redazione d’originaria appartenenza) (Trib. Milano 26/6/02, in D^L 2002, 639).

Trasferimento di ramo d’azienda: individuazione dei lavoratori da trasferire

Ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’appartenenza del lavoratore al ramo d’azienda va determinata con riferimento alla prevalenza delle mansioni svolte, nel senso che debbono considerarsi come addetti al ramo d’azienda ceduto quei lavoratori che siano stati in precedenza destinati pressochè totalmente al settore ceduto (Corte d’Appello Milano 4/6/02, in D^L 2002, 650).

Giornalisti: licenziamento del praticante per mancato superamento della prova

E’ illegittimo il licenziamento, inflitto al praticante giornalista per mancato superamento del periodo di prova, qualora si accerti che il lavoratore era stato adibito a una mansione non conforme a quanto richiesto dal contratto di assunzione, in relazione alla previsione del percorso formativo del praticante, quale risulta dall’art. 35 CNL Giornalistico (Trib. Milano 1/12/01, in D^L 2002, 87).

Trasferimento di ramo d’azienda: omesso trasferimento del lavoratore

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, cui è applicabile l’art. 2112 c.c., è illegittimo il mantenimento in servizio presso l’imprenditore cedente di un lavoratore addetto al ramo trasferito, ove tale mantenimento non risulti funzionale alle esigenze dell’imprenditore cedente, ma sia finalizzato alla sospensione in Cigs del lavoratore (Trib. Milano 15/5/99, in D^L 1999, 567)

Giornalisti: licenziamento del direttore

Stante il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all’art. 2095 c.c., la dirigenza può essere riconosciuta solo in presenza di una formale e sostanziale attribuzione di detta qualifica da parte del contratto collettivo di lavoro; conseguentemente, il direttore di giornale non può essere considerato dirigente, in mancanza di detta attribuzione da parte del CCNL Giornalistico, ed è illegittimo il licenziamento ad nutum inflitto nei suoi confronti (Pret. Milano 2/2/99, in D^L 1999, 393)

Licenziamento collettivo e criteri di scelta

In caso di licenziamento collettivo, la comparazione, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91, deve avvenire tra tutti i lavoratori con analoghe professionalità  operanti nell’ambito dell’intero complesso aziendale, e non solo tra i lavoratori del reparto che debba eventualmente essere soppresso (Trib. Milano 20/1/99, in D^L 1999, 318)

Il diritto al versamento dei contributi sindacali dopo la parziale abrogazione referendaria dell’art. 26 S.L..

La delega rilasciata dal lavoratore a un sindacato configura una cessione parziale, che può essere anche a titolo gratuito, della retribuzione che è l’oggetto dell’obbligazione del datore di lavoro, con la conseguenza che il sindacato diventa titolare della parte di credito ceduta e il datore di lavoro diventa debitore non più del lavoratore ma del sindacato.rnLa mancata trattenuta della parte di credito retributivo ceduto non solo determina un inadempimento contrattuale ma, nei confronti del sindacato, tende a limitare il libero svolgimento dell’attività  sindacale, perchè determina un inadempimento nel reperimento delle quote associative per lo svolgimento dell’attività  medesima (Pret. Milano 31/10/98, Il lav. Nella giur. 1999, 270) rn

Cig e diritto alla rotazione.

La sospensione dei lavoratori in occasione dell’intervento della Cigs, ancorchè iniziata in epoca precedente l’entrata in vigore della L. 223/91, deve essere effettuata con applicazione del criterio della rotazione in quanto estrinsecazione dei principi di equità , correttezza e buona fede, che devono essere osservati dal datore di lavoro pur in assenza di esplicite previsioni legislative o convenzionali in proposito; la mancata adozione del criterio di rotazione comporta a carico del datore di lavoro l’obbligo di risarcire il danno subito dai lavoratori sospesi, da determinarsi nella misura delle differenze retributive tra normale retribuzione e trattamento di integrazione salariale (Cass. 2/10/98 n. 9804, in D^L 1999, 160)

Violazione di accordi sindacali e condotta antisindacale

La violazione di accordi con le OO. SS. integra gli estremi dell’antisindacalità , per gli evidenti riflessi sull’immagine e la credibilità  del sindacato nei confronti dei propri assistiti (nella fattispecie il datore di lavoro, ritenendo erroneamente non sussisterne più i presupposti, non aveva applicato un accordo sulle pause retribuite).rn(Pret. Milano 30/9/98, in D.L .1999, 69)

Licenziamento dopo la CIGS

Nel caso in cui, al termine del periodo di Cigs, non sia possibile reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, il datore di lavoro è tenuto ad avviare la procedura di mobilità  di cui all’art. 4 L. 223/91 (che si applica anche ai giornalisti dipendenti di imprese editoriali), indipendentemente dal numero dei lavoratori da collocare in mobilità  (Pret. Trieste 8/8/98, in D^L 19998, 937)